Lo Statuto dell'Associazione Circolo della Lettura “Barbara Cosentino”
Art. 1
È costituita l'Associazione Culturale Circolo della Lettura “Barbara Cosentino”, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2
L'Associazione Circolo della Lettura "Barbara Cosentino" persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura in tutte le sue forme;
- ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, sociale e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- nel perseguimento di tutti gli scopi summentovati, il Circolo della Lettura "Barbara Cosentino" elegge a suo motivo essenziale la volontà di mantenere viva e far crescere la memoria della sua amata fondatrice Barbara Cosentino.
Art. 3
L'Associazione Circolo della Lettura "Barbara Cosentino" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, pieces teatrali, mostre;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, web magazine;
- ogni altra attività che permetta di svolgere attività socio culturali e benefiche;
- l'istituzione di un Premio per scrittori emergenti, intitolato alla sua fondatrice Barbara Cosentino, finalizzato ad incoraggiare la scrittura meritevole nei giovani fino a trent'anni d'età, al concorrere delle opportune condizioni organizzative valutate dal Consiglio Direttivo;
- l'impegno annuale ad opere benefiche di promozione della lettura, della scrittura e della cultura, con particolare attenzione alle esigenze delle biblioteche scolastiche dei licei della Capitale, la cui entità verrà stabilita annualmente in base alle disponibilità delle casse sociali.
Art. 4
L'Associazione Circolo della Lettura "Barbara Cosentino" è offerta a tutti coloro che, persone o enti, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 1. Soci fondatori, si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo;
- 2. Soci ordinari, si considerano tali tutti i Soci che hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni, ed aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo;
- 3. Soci sostenitori, si considerano tali tutti i Soci, non aventi diritto di voto, che sostengono e partecipano alle attività dell'Associazione;
- 4. Soci onorari o benemeriti, non aventi diritto di voto, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.
Tutti i Soci si impegnano a pagare la quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che potrà prevedere delle riduzioni per i Soci di età inferiore ai 25 anni.
I Soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
Art. 5
L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci, dal Consiglio Direttivo. I Soci dovranno esibire la tessera di appartenenza ogni qualvolta venga loro richiesta.
Art 6
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 7
Tutti i Soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art. 8
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi eventuali da enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9
L'anno finanziario inizia il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio.
Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 11
L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso sul sito dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.
Art. 12
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento interno.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Circolo della Lettura "Barbara Cosentino", si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
Art. 15
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.96, n. 662.
Art. 17
Eventuali compensi da corrispondere ai Soci che prestano la loro opera per l'Associazione sono determinati dal Consiglio Direttivo.
Art. 18
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Il Presidente
(Cecilia Gabrielli)